Il fascino del giovane Presidente dell’Autorità Portuale per questa discussione lo lasciamo da parte perché bisogna affrontare con la massima serietà le questioni che attengono alla democratica e regolare gestione dei posti di lavoro pubblici.
Il Presidente Pasqualino Monti nel suo intervento su TRC di Venerdì 13 Dicembre 2013, fonda la sua difesa sulla questione relativa alle assunzioni senza concorso pubblico dell’Autorità Portuale, definendo le Autorità Portuali come Enti di diritto privato. Al contrario è sufficiente leggere l’articolo 6 co.2 della legge 84/94 per vedere che le Autorità Portuali hanno personalità giuridica di diritto pubblico. Ma forse l’errore è veniale perché la foga del Presidente è volta a condurre l’attenzione sul tipo di rapporto di lavoro con i suoi dipendenti che sarebbe a carattere privatistico. Il Presidente Monti afferma in modo convinto che non c’è spazio all’Autorità Portuale di Civitavecchia per Concorsi, perché l’impiego pubblico così come trattato nel Testo Unico 165/2001 e nell’articolo 97 della Costituzione sarebbero stati “banditi” dalla legge sulle Autorità Portuali 84/94.
Ora, ognuno che si avventuri ad immaginare di criticare la lettura del Presidentissimo, ha l’ansia gravata dall’affermazione di Monti, che intima il prossimo dicendo:
“Ho precisato anche che quando si parla di assunzioni, quando si parla di impiego presso l’Autorità Portuale bisogna, prima di parlare, conoscere bene le norme”.
Ebbene sono spavaldo e voglio rischiare! Mi butto!
Ed allora come paracadute utilizzo la Sentenza del TAR 2251 del 2009 e la paura si scioglie come neve al sole quando leggo le conclusioni del Giudice.
“Risulta così acclarata per legge la natura giuridica di Enti Pubblici non economici delle Autorità Portuali. Da ciò deriva che l’Autorità Portuale di Catania è sottoposta all’obbligo di selezione dei propri dipendenti mediante concorso, obbligo derivante sia dall’art. 97 Cost., sia dalla diretta applicabilità a tutte le amministrazioni pubbliche (quanto meno) dei principi del DPR 9 maggio 1994 n.487”.
Allora? Possibile che sia così facile annullare il valore delle parole del Presidente Monti? Certo che no. Lui richiamava il rapporto privatistico nei confronti dei dipendenti e su questo si sgretolava l’intero testo unico del pubblico impiego e la Costituzione nel suo articolo 97. Quindi riprendo a leggere con il sudore che scorre sulla fronte e subito il nostro amico Giudice torna in soccorso con il suo linguaggio pulito e chiaro. Si domanda ora il Giudice il perché, la natura privatistica del rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto pubblico, dovrebbe escludere la selezione mediante pubblico concorso del soggetto con cui stipulare il contratto di lavoro. Ma certamente! Pasqualino deve essere stato male informato e forse ha mal compreso che una cosa è la selezione del soggetto con cui stipulare il contratto ed un’altra cosa è la gestione del rapporto di lavoro. Prima si seleziona per concorso pubblico e poi si stipula un contratto, fosse anche quello privatistico. Oggi tale distinzione è la regola per il pubblico impiego cd “privatizzato”, mi ricorda sempre la vocina del Giudice del TAR.
A questo punto credo non vi siano grossi dubbi a capire che Monti si deve essere spiegato male e che magari domani o dopodomani spiegherà meglio le sue ragioni. Riprendo a leggere per arrivare alle conclusioni della sentenza e il Giudice mi sorprende nuovamente con una spiegazione talmente semplice che mi viene la rabbia per non averla pensata io. “D’altro lato, l’inapplicabilità delle leggi sull’impiego pubblico non può valere ad escludere l’applicabilità del concorso”, come a dire che l’esclusione attuata con l’art. 6 co. 2 della legge 84/94 ,delle norme della 165 del pubblico impiego, non può escludere il concorso: sia perché la fonte dell’obbligo si colloca in altra normativa, sia perché l’articolo 97 secondo la Corte Costituzionale, ammette deroghe al concorso ma solo per casi particolari da valutarsi di volta in volta. Il Giudice ritiene quindi che l’esclusione dell’obbligo del concorso dovrebbe essere disposta con norma puntuale e non mediante un “rinvio generalizzato” come nella legge 84/94.
In conclusione, il Giudice ha affermato che le Autorità Portuali sono Enti pubblici non economici, che questo è sufficiente alla conferma dell’obbligo dei concorsi pubblici sia per l’art. 97 della Costituzione, che non si può semplicemente “rinviare” con la legge 84/94, sia perché comunque l’obbligo dipende dai principi del DPR 487/1994. Confutata la confusione generata dal Presidente tra selezione del soggetto e tipo di rapporto di lavoro, ecco espresso un punto di vista differente, il punto di vista di un Giudice, contrapposto al pensiero del Presidente Monti sulla gestione dei posti di lavoro pubblici di un Ente pubblico non economico.
Foto di Enrico Paravani ©