Tanto clamore oggi per il Disegno di legge approvato alla Camera dei Deputati e presentato come DDL di “abolizione del reato di clandestinità”.
Molta polemica, temo strumentale, viene montata sul caso dei poveri migranti che muoiono ogni anno nel tentativo di guadagnarsi di che sopravvivere (una strage che Fortress Europe stima in quasi 20.000 morti dal 1988) lontani da casa propria. Il reato di clandestinità in realtà non prevede la detenzione, ma solo pene pecuniarie e l’espulsione dal Paese.
Si tratta in realtà di un provvedimento molto più ampio (una sorta di “svuota-carceri”) che, col collaudato sistema della macedonia, utilizza un’immagine da vetrina per occultare una serie di altri provvedimenti, quelli si, clandestini.
Vediamo cosa c’è sotto il tappeto:
- Gli arresti domiciliari dovranno diventare pena principale da applicare in automatico a quei delitti punibili con una pena non superiore a 3 anni e secondo discrezione del giudice nei casi in cui la pena vada da 3 a 5 anni.
- Detenzione oraria. Gli arresti domiciliari potranno essere limitati a singoli giorni della settimana o addirittura a fasce orarie. Potrà essere eventualmente prescritto il braccialetto elettronico.
- Nel caso di reati per cui e’ prevista la detenzione domiciliare, il giudice puo’ affiancare alla condanna anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità.
- Per reati puniti con reclusione fino a 4 anni o con sola pena pecuniaria o per i quali e’ prevista la citazione diretta a giudizio, l’imputato puo’ chiedere di essere messo alla prova (lavori di pubblica utilita’, prestazione di condotte riparatorie e risarcitorie) e che nel frattempo il processo venga sospeso. Durante il periodo di prova la prescrizione e’ sospesa.
- Viene eliminata del tutto la contumacia. Se l’imputato (dopo un primo tentativo di notifica) dovesse essere irreperibile, il giudice sospenderà il processo. Alla scadenza di un anno, e per ogni anno successivo, dispone nuove ricerche dell’imputato. Finche’ dura l’assenza, e’ comunque sospesa la prescrizione del reato. Quando l’imputato dovesse dare segni di sé, il processo verrebbe riattivato.
- Immigrazione clandestina è depenalizzata, restando tuttavia penalmente sanzionabile in caso di reingresso in violazione di un provvedimento di espulsione.
- Il Pezzo forte – In forza di una delega il Governo trasformera’ in semplici illeciti amministrativi un’articolata serie di reati (al momento non nota perché sarà appunto il Governo ad occuparsi della selezione). Unico criterio noto: la depenalizzazione riguarderà tutte le infrazioni attualmente punite con la sola multa o ammenda e altre specifiche fattispecie come ad esempio l’omesso versamento (se non superiore a 10mila euro) di ritenute previdenziali e assistenziali o in materia di atti e spettacoli osceni, abuso della credulita’ popolare, rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive. Non rientreranno comunque nella depenalizzazione i reati relativi a edilizia e urbanistica, territorio e paesaggio, alimenti e bevande, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza pubblica, gioco d’azzardo e scommesse, materia elettorale e finanziamento dei partiti, armi ed esplosivi, proprieta’ intellettuale e industriale.
Noterete come non compaiano, tra i reati esclusi da questa riforma, la corruzione, la diffamazione, i reati di natura fiscale, lo sfruttamento della prostituzione minorile (fosse anche da “utilizzatore finale”), tutti reati che rientrano nel carniere dei provvedimenti penali a carico del fu-Cavaliere Silvio Berlusconi.
Mi domando allora: che sia l’ennesimo caso di legge ad-personam sponsorizzata dalla premiata ditta PD-PDL? E ancora, che sia il famoso ed atteso “svuota-carceri”, imbellettato e camuffato alla bisogna?
Ai giuristi ed all’opposizione il compito di fugare ogni dubbio nel corso del prossimo passaggio al Senato. Ai lettori il compito di approfondire, senza abboccare troppo facilmente alle mezze verità.
Foto di Fulvio Floccari©