Il nostro ultimo articolo ha sollevato, come era del resto prevedibile, un vespaio di polemiche.
In fondo l’argomento si prestava parecchio ma noi, come nostra abitudine, non ci siamo soffermati sulla semplice polemica favorevole/contrario o sulla ancora più scontata inquinamento si/inquinamento no.
Siamo andati su un altro livello.
Basandoci sulle dichiarazioni di uno dei più famosi e stimati ambientalisti del territorio, il Dottor Giovanni Ghirga, siamo andati a cercare la documentazione da lui citata e dopo averla consultata… beh l’articolo precedente lo avete letto tutti, no?
Archiviato il tutto, comprese le accuse di lesa maestà per aver osato contraddire il Vate, abbiamo iniziato a raccogliere la documentazione tecnica dell’impianto per cercare di analizzare, con tutti i nostri limiti, se fosse così impattante come si diceva in giro.
Tra un pdf e un sito web ci siamo però trovati di fronte ad un nuovo post del Dottore che, incurante degli interrogativi sollevati dal nostro articolo, rilancia: “Ci sono casse da cremazione senza zinco, ma quando dopo 20 anni un corpo viene cremato per fare spazio in un loculo, la cassa zincata viene bruciata anch’essa se i corpi non sono ancora decomposti. La mancata/insufficiente decomposizione avviene soprattutto a causa dell’elevato numero di pesticidi che ingeriamo tutti i giorni e che ostacolano il normale processo di dissolvimento dei tessuti molli.
La cassa viene così obbligatoriamente mandata in cremazione con tutto lo zinco che contiene.”
Cavolo questa è pesante… vuoi vedere che stavolta il Dottor Ghirga ha definitivamente chiuso il discorso?
Se così stanno le cose c’è qualcosa che non torna.
Andiamo a verificare le fonti!
Ehm… quali fonti? Vabbe’ ce le cerchiamo da soli, qualcosa troveremo.
Partiamo dall’analisi “Logica” del periodo…
Ci sono casse da cremazione senza zinco, ma quando dopo 20 anni un corpo viene cremato per fare spazio in un loculo
Perché dopo 20 anni bisognerebbe fare spazio in un loculo? C’è qualche legge che lo impone?
Ed è vero che in seguito a questa operazione il corpo (e la bara) viene cremato?
Partiamo dalla prima domanda.
Il 18 settembre 2015 la Giunta Comunale di Civitavecchia ha ratificato con la delibera 180 (dlg_00180_18-09-2015) l’aggiornamento generale dei canoni di concessione cimiteriale.
Sfogliando velocemente il documento si arriva a pagina 3 dove vengono elencate sia le tariffe per le varie concessioni che la durata delle stesse dove si evince chiaramente: “Concessione 99 anni loculi cimiteriali”.
Domanda n°1: se la concessione rilasciata per un loculo dura 99 anni perché dopo 20 bisogna “fare spazio”?
Sulla delibera in oggetto, ovviamente, risposte non ne troviamo, bisogna cercare quindi un’altra fonte per cercare di capire questi 20 anni da dove arrivano… mica avrà tirato fuori un numero a caso, no?
L’unico documento che potrebbe darci una mano sulla questione è il Regolamento di Polizia Mortuaria.
Dopo poche pagine ci convinciamo di essere sulla strada giusta ed infatti, arrivati più o meno a metà documento, ci troviamo di fronte all’Articolo 79 che recita così:
Art. 79
Esumazioni ordinarie
1. Salvo quando previsto dal 2 e 3 comma dell’art.82 del regolamento di polizia mortuaria
approvato con D.P.R. 10.9.1990 n.285, le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio
della inumazione e sono regolate dal Sindaco con ordine rigorosamente cronologico per campi o
file.
Un decennio! Altro che 20 anni, qui la cosa è più grave di quanto si pensi!
Però nessun accenno alla cremazione… continuiamo a leggere, magari un po’ più avanti spunta anche quella.
2. Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni, secondo
l’ordine delle esumazioni.
Aspetta… le fosse? Cosa c’entrano le fosse con i loculi?
Ricontrolliamo la delibera, magari ci è sfuggito qualcosa: “Concessione 10 anni fossa di inumazione”
No sono proprio due cose diverse… proviamo ad andare più avanti allora fino ad arrivare all’Articolo 83:
Art. 83
Estumulazioni ordinarie
1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione
perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione ed esse sono regolate dal
Sindaco.
Anche qui, ad una prima occhiata, non sembra esserci traccia di loculi però a differenza dell’articolo esaminato in precedenza ci troviamo di fronte al termine “estumulazione” invece che di “esumazione”… hai visto mai?
Rapido controllo con wikipedia e bingo!
“L’estumulazione consiste nell’estrazione della salma dal loculo […]“
Finalmente siamo arrivati a questi benedetti loculi… e contemporaneamente abbiamo scoperto dopo quanti anni bisogna “fare spazio”.
Allo scadere del periodo della concessione, ovvero novantanove (99) anni.
Uhm… e i 20 citati dal dottore? Boh… vabbe’ magari si è confuso, in fondo la parte più pesante è quella che parla della cremazione con tutta la cassa piena di zinco, no?
Per cui continuiamo a leggere.
2. I feretri estumulati devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
3. Per le salme estumulate alto scadere di concessioni della durata di oltre venti anni, il
periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque
Devono essere inumati?? Ma non andavano cremati?
Mah… la cosa diventa sempre più confusa.
A questo punto vuoi vedere che le salme cremate sono quelle seppellite in terra?
Ci potrebbe anche stare, in fondo la concessione parla di 10 anni per la fossa di inumazione… torniamo indietro fino all’Articolo 82:
Art.82
Ossa provenienti dalle esumazioni
1. Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere
diligentemente raccolte e depositate nell’ossario comune a meno che coloro che vi abbiano
interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il
recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte
nelle cassettine di zinco prescritte dall’art.48.
2. Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere smaltiti con le modalità indicate net 2
comma del successivo art.87
Niente… di cremazioni neanche l’ombra. In compenso però c’è un riferimento allo smaltimento delle casse.
Dai che ci avviciniamo!
Art. 87
Norme igieniche
1. Nell’esecuzione delle operazioni di esumazione od estumulazione dovranno osservarsi le
norme igieniche cautelative indicate dal coordinatore della A S.L. per la disinfezione dei feretri
o loro resti, delle fosse aperte o del terreno circostante, degli attrezzi utilizzati e degli indumenti
personali dei necrofori.
2. Tutti i rifiuti risultanti dall’attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al
D.P.R. 10.9.1982 n.915 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa
Ovviamente la suddetta normativa ha subito nel tempo innumerevoli modifiche e andare a cercare riferimenti a quelli che sono definiti dalla norma “rifiuti cimiteriali” non risulta certo agevole a chi non è avvezzo alla cosa.
Ma noi, un po’ perché curiosi ma soprattutto perché di testa dura, abbiamo continuato le nostre ricerche fino ad arrivare ad un sito specializzato che risponde al nome, non propriamente allegro, di funerali.org dove abbiamo trovato un documento che finalmente ha chiarito tutti i nostri dubbi.
Fedeli al motto meglio un immagine che mille parole vi semplifichiamo la vita e vi piazziamo qui sotto la tabella che spiega nel dettaglio i tipi di rifiuti e le modalità di smaltimento.
Anche qui di cremazione e incenerimento nessuna traccia tranne che per questo passaggio “È consentito il recupero e lo smaltimento in impianti autorizzati ai sensi art. 27 e 28 D.Lgs. 22/97 (cioè sia in impianto di termodistruzione che in discarica, purché entro i termini consentiti dalla legge (comprese le proroghe).”
Ovvero la norma prevede che tutto quello che non può essere recuperato finisce o in discarica o in un impianto di termodistruzione, impianto che non è presente sul nostro territorio e nemmeno previsto, visto che nel crematorio che dovrebbe essere installato al nuovo cimitero è esclusa nella maniera più che categorica la cremazione con bare contenenti zinco.
Insomma alla fine di questa lunga cavalcata ci siamo di nuovo ritrovati di fronte ad una serie di affermazioni che oltre a non avere nessuna base logica vanno anche contro quelle che sono le normative vigenti in Italia.
Ora, se si volesse essere maliziosi, l’unica domanda che ci viene da fare al dottor Ghirga è: perché??